Allegato
Sono autorizzate a vendere “medicinali senza obbligo di prescrizione” online solo le farmacie e gli esercizi commerciali parafarmacie o “corner della salute” della grande distribuzione organizzata (individuati dal Decreto legge 04/07/2006, n. 223. art. 5, com. 1).
Ad autorizzare la vendita online è la Regione o Provincia autonoma o le altre autorità competenti individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero della Salute.